In Italia (e nello specifico nel Comune di Firenze) la materia dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici condominiali è regolata dalla Legge n. 13/1989 e dal DM 236/89 del Codice Civile.
Temi
1. Opposizione dei condomini e assenza di invalidità INPS
I condomini NON possono opporsi all’installazione basandosi sul fatto che il richiedente l’autorizzazione ad installare un montascale non abbia un’invalidità civile riconosciuta dall’INPS.La legge tutela la patologia, non solo l’attestato: La Legge 13/1989 (art. 9, c. 3) si applica a chiunque presenti “limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità”. Una patologia degenerativa progressiva (documentata dal certificato del medico curante o dello specialista) rientra a pieno titolo nelle tutele di legge.
Installazione a proprie spese (Art. 1102 C.C. e Art. 2 L. 13/89): Se l’assemblea di condominio non approva l’intervento entro 3 mesi dalla richiesta scritta (o non raggiunge la maggioranza semplificata della metà dei millesimi), il richiedente ha il diritto di far installare il montascale a sue spese. Nessun condominio può vietarglielo.
2. Le misure della scala
Le scale condominiali di norma hanno larghezze medie di 1 metro (da un minimo di 95 cm fino a 110 cm tra il corrimano ed il muro. Questa misura consente senza alcun dubbio l’installazione di un montascale a poltrona.
Larghezza residua minima per legge: La normativa nazionale (D.M. 236/1989) e le direttive dei Vigili del Fuoco richiedono che, con la guida installata, la scala mantenga un passaggio libero utile di almeno 80 cm per consentire il transito agevole in sicurezza e l’eventuale evacuazione in caso di emergenza.
Una situazione standard: Con una scala larga 100 cm e la guida del montascale larga circa 16 cm, la larghezza netta residua è di 84 cm, quindi ben al di sopra del limite minimo di 80 cm.
Unico limite inderogabile per i condomini: L’unico motivo valido per cui un condomino potrebbe fare ricorso (art. 1120 del Codice Civile) è dimostrare che l’opera reca pregiudizio alla stabilità/sicurezza del fabbricato o rende inservibile la scala agli altri. Quindi avere 84 cm netti di passaggio costante garantisce la fruibilità della scala per tutti, rendendo vano qualsiasi ricorso.
3. Autorizzazioni consentite dal Comune (di Firenze)
Per il Comune di Firenze (Sportello Unico per l’Edilizia – SUE):
Attività Edilizia Libera: L’installazione di un montascale interno al corpo scala rientra nelle opere di abbattimento delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell’immobile. Viene classificata come edilizia libera e non richiede un permesso di costruire o una SCIA, salvo la necessità di verificare eventuali vincoli storici/architettonici se l’edificio protetto dall’UNESCO si trova nel centro storico.
Dichiarazione di conformità: La ditta installatrice a fine lavoro dovrà rilasciare la conformità dell’impianto (D.M. 37/08) e attestare il rispetto delle norme tecniche dettate dal D.M. 236/89.
4. Procedura consigliata da seguire per ottenere l’autorizzazione all’installazione
Lettera da inviare all’Amministratore (o ai condomini proprietari in assenza dell’amministratore). Inviare una raccomandata A/R o PEC allegando la relazione tecnica dell’impianto con il disegno quotato (mostrando i cm residui che liberano la scala in caso di emergenza) e richiedere formalmente di inserire l’argomento all’ordine del giorno della prossima assemblea per l’approvazione del lavoro. Oppure richiedere una procedura urgente in caso di gravità. Meglio se la lettera è accompagnata da Certificato medico
Certificato medico: Farsi rilasciare dal proprio medico o meglio da uno specialista un certificato attestante la patologia degenerativa e la conseguente difficoltà/impossibilità di deambulazione e salita delle scale.
Messa in opera: Se l’assemblea condominiale approva l’installazione del montascale, la spesa potrà essere ripartita tra i condomini favorevoli; se l’assemblea rifiuta o non risponde entro 90 giorni, il richiedente potrà procedere autonomamente a sue spese.
5. Opposizione dei condomini e assenza di invalidità INPS
I condomini NON possono opporsi all’installazione basandosi sul fatto che il richiedente non abbia un’invalidità civile riconosciuta dall’INPS.
La legge tutela la patologia, non solo l’attestato: La Legge 13/1989 (art. 9, c. 3) si applica a chiunque presenti “limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità”. Una patologia degenerativa progressiva (documentata dal certificato del medico curante o dello specialista) rientra a pieno titolo nelle tutele di legge.
Installazione a proprie spese (Art. 1102 C.C. e Art. 2 L. 13/89): Se l’assemblea di condominio non approva l’intervento entro 90 giorni dalla richiesta scritta (o non raggiunge la maggioranza semplificata della metà dei millesimi), il richiedente ha il diritto di far installare il montascale a sue spese. Nessun condominio può vietarglielo.