Non tutti gli amministratori condominiali sono forse al corrente che, con l’Ordinanza n. 19087 del 14 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha introdotto un’importante novità riguardante l’installazione degli ascensori negli edifici condominiali.

In base a questo provvedimento, i condomini interessati a dotare l’edificio di un ascensore possono procedere con l’installazione senza dover ottenere preventivamente l’approvazione formale dell’assemblea. L’opera può essere realizzata a spese esclusive dei richiedenti, anche in presenza di scale che non rispettino le dimensioni minime stabilite dalle normative sull’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/1989 e DM 236/1989), e persino se ciò comporta un lieve disagio nell’uso delle scale comuni.

Precedenti Giurisprudenziali

Questo principio non è del tutto nuovo. Già con la sentenza n. 20713 del 2017, la Suprema Corte aveva stabilito che l’ascensore poteva essere installato anche solo da una parte dei condomini, purché questi ultimi si facciano carico di tutte le spese. I restanti condòmini, qualora in seguito volessero usufruire dell’impianto, potranno farlo a patto di corrispondere una quota delle spese sostenute per l’installazione, rivalutata secondo i criteri del caso. In tal modo, diventerebbero a tutti gli effetti comproprietari dell’ascensore.

Nota del Tecnico

Dal punto di vista tecnico, inserire un ascensore nella tromba delle scale comporta spesso una riduzione dello spazio disponibile, con la conseguenza che la cabina dell’impianto risulta piuttosto compatta. Qualora si volessero aumentare le dimensioni dell’ascensore, è generalmente inevitabile ridurre la larghezza della scala condominiale.

Permane però una zona d’incertezza normativa: non è ancora stato chiarito se il limite minimo di 800 mm per la larghezza delle scale resti vincolante in questi casi. Alla luce di questa ambiguità, è fortemente raccomandata la massima prudenza nella progettazione e realizzazione dell’intervento.