AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER ACQUISTO MONTASCALE 2026
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI NEL 2026
La legge di Bilancio varata nel Dicembre 2025 conferma i Bonus fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione pari al 50% per le spese effettuate nell’anno 2026 sull’abitazione principale e al 36% sulle seconde case.
Il Bonus Fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche comprende le spese sostenute per: montascale e ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, elevatori esterni all’abitazione oltre alla sostituzione di gradini con rampe;
NON sono ammessi al Bonus fiscale rifacimento di bagni e infissi;
Le aliquote saranno poi diminuite nel biennio 2026/2027 passando al 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali e al 30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse e altre tipologie di immobili.
Attenzione: Il Bonus fiscale al 50% è previsto solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro sia per le abitazioni principali che per le altre;
I redditi oltre 75.000€ annui possono ancora godere del bonus fiscale al 50% sulla prima casa nel 2025, ma con massimali di spesa ridotti e calcolati in base al reddito e al numero di figli a carico, secondo quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. (vedasi Legge di Bilancio – Gazzetta ufficiale)
Rimandiamo i chiarimenti necessari al sito https://www.agenziaentrate.gov.it/
e alla Gazzetta Ufficiale: Legge n. 199/25 del 30 dicembre 2025 (GU n. 301 del 30 dicembre 2025)
In buona sostanza:
Chi vuole installare un montascale per anziani o un servoscale a pedana per carrozzelle, un mini-ascensore o un ascensore condominiale può farlo con serenità avendo cura di seguire queste regole:
a. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario parlante
b. la causale del bonifico dovrà essere: impianto di abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dalle norme dettate nell’art. 16-bis del DPR 917/1986 rientrante nei bonifici riservati alle ristrutturazioni edilizie;
c. nel bonifico andranno indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la P. Iva dell’impresa che effettua i lavori.
Le persone non residenti in Italia e le attività di impresa (soggetti IRPEF e IRES) non sono contemplate tra i fruitori del bonus.
Si ricorda che per l’acquisto di montascale, servoscala, sollevatori, piattaforme elevatrici, mini-ascensori, ascensori condominiali e ausili destinati alla mobilità di anziani e disabili è prevista un’aliquota agevolata del 4% purché rispettosi delle norme previste nel DM n. 236/89.
Domanda di rimborso regionale riservata ai disabili ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92
Attenzione: come riportato in una nota sul sito dell’Agenzia delle Entrate “La detrazione afferente il bonus fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% riservata ai cittadini disabili ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92. Pertanto la detrazione del 19% spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione“.
Gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda scritta rivolta al Sindaco del Comune di residenza per essere inseriti in una specifica graduatoria.
I criteri di accessibilità ai contributi sono principalmente tre: il grado di disabilità, l’ordine cronologico della richiesta e l’ammontare del proprio reddito familiare.
Questa domanda dovrà essere tassativamente presentata in data anteriore all’acquisto e all’installazione dell’impianto (oppure ausilio) prescelto.
EREDITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare n. 28/E del 2022).
ESEMPIO
Se il figlio nel 2024 dovesse concedere in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene (quindi non potrà godere delle rate di detrazione di competenza del 2024 e successive). Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.