AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER ACQUISTO MONTASCALE

Acquistare un ausilio per disabili e anziani o ristrutturare la propria abitazione per abbattere le barriere architettoniche ora è certamente facilitato.
Grazie alle agevolazioni ed ai contributi esistenti sostenere l’acquisto di un montascale per anziani o ristrutturare la propria abitazione, rendendola più accessibile, può diventare meno gravoso economicamente.

Un bonus fiscale espressamente dedicato (art. 119-ter DL 34/2020), permette di detrarre fino al 75% le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2025 (purché rispettoso delle norme previste nel DM n. 236/89).
Chi vuole installare un montascale per anziani o un servoscala a pedana per carrozzelle, un mini-ascensore o un ascensore condominiale oggi può farlo con serenità.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario per detrazione fiscale, definito amichevolmente “parlante”; la causale del bonifico dovrà essere: art. 16-bis del TUIR rientrante nei bonifici riservati alle ristrutturazioni edilizie; nel bonifico andranno indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la P. IVA dell’impresa che effettua i lavori.

Le detrazioni attualmente previste possono coprire un tetto massimo di spesa di 50.000€ e prevedono un rimborso ripartito in 10 rate annuali, la prima delle quali restituita il primo anno d’acquisto.
Si ricorda che per l’acquisto di montascale, servoscala, sollevatori, piattaforme elevatrici, mini-ascensori, ascensori condominiali e ausili destinati alla mobilità di anziani e disabili è prevista un’aliquota agevolata del 4% (purché rispettosi delle norme previste nel DM n. 236/89).

Attenzione: qual ora l’installazione dell’impianto non rispetti le norme previste dall’art. 236/89 (per esempio nel caso di un mini ascensore sottodimensionato) il bonus fiscale disponibile fino al 31.12. 2025 sarà del 50% rientrando nella categoria delle ristrutturazioni sottoposte ai vincoli già previsti, cioè la richiesta da presentare presso l’ufficio comunale preposto delle autorizzazioni (SCIA, CILA, etc).

Domanda di rimborso regionale riservata ai disabili ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92
come riportato in una nota sul sito dell’Agenzia delle Entrate “La detrazione afferente il bonus fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% riservata ai cittadini disabili ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92. Pertanto la detrazione del 19% spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione“.
Gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda scritta, rivolta al Sindaco del Comune di residenza, per essere inseriti in una specifica graduatoria.
Si può scaricare il modello della domanda direttamente dal sito del proprio comune di residenza.

I criteri di accessibilità ai contributi sono principalmente tre: il grado di disabilità, l’ordine cronologico della richiesta e l’ammontare del proprio reddito familiare.
La commissione comunale che deciderà l’accesso al contributo valuterà la pratica assegnando il punteggio specifico secondo parametri precisi definiti nella L. 13/89.
Questa domanda dovrà essere tassativamente presentata in data anteriore all’acquisto e all’installazione dell’impianto (oppure ausilio) prescelto.

EREDITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare n. 28/E del 2022). Per esempio: se il figlio del deceduto nel 2024 dovesse concedere in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene (quindi non potrà godere delle rate di detrazione di competenza del 2024 e successive). Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.